24. luglio 2026

Stato SEE, Brexit o «Accordi bilaterali III»: la Svizzera sceglierà la soluzione peggiore?

«Il bastone e la carota»: secondo questo principio, l’UE promette alla Svizzera che potrà partecipare al «decision shaping», ovvero esprimere la propria opinione sulle intenzioni normative dell’UE, a condizione che accetti i nuovi trattati che prevedono il recepimento dinamico del diritto dell’UE.

Come si colloca questa soluzione rispetto a quella del Regno Unito e della Norvegia? Il Prof. Dr. Dr. h.c. Carl Baudenbacher, ex-presidente della Corte di giustizia dell’AELS, ha fatto le sue attente osservazioni.

L’UE concede il «decision shaping» solo agli Stati che si impegnano a recepire in modo dinamico il diritto dell’UE, a sottoporsi alla supervisione della Commissione europea e al controllo giurisdizionale o alla risoluzione delle controversie, nonché a garantire la solidarietà finanziaria con l’UE.

Il modello norvegese
In qualità di Stato membro di SEE-AELS, la Norvegia recepisce in modo dinamico la normativa dell’UE sul mercato interno, ottenendo in cambio diritti di codecisione strutturati nel «decision shaping», ovvero nella fase preparatoria delle normative dell’UE. È sottoposto al controllo di un’autorità di vigilanza dell’AELS e di una propria Corte di giustizia AELS, che non è subordinata alla CGUE.

Il modello della Brexit
Con l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con l’UE stipulato dopo la Brexit, il Regno Unito ha accolto il libero scambio, ma si è opposto all’adozione dinamica della normativa e al SEE. Non è soggetto ad alcun meccanismo giudiziario sovranazionale né ad alcuna forma di controllo, ma non può partecipare al «decision shaping» dell’UE.

Il modello del «Trattato di integrazione»
La Svizzera vuole combinare il peggio dei due scenari: sarebbe soggetta a un vincolo extraterritoriale nei confronti della Commissione europea e della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), che invece Londra rifiuta, ma non godrebbe di una supervisione indipendente da parte dell’AELS né di una Corte di giustizia indipendente come la Norvegia.

Inoltre, la Svizzera dovrebbe versare all’UE i contributi di coesione. L’UE li presenta come contributi di solidarietà. I critici li considerano piuttosto come un dazio di uscita o uno strumento di pressione politica. In ogni caso, la denominazione «Accordi bilaterali III» è fuorviante. Dal punto di vista sostanziale, non si tratterebbe di una prosecuzione del percorso bilaterale, bensì di un trattato di integrazione.

Va ricordato che «decision shaping» non è uguale a «decision making». Anche la Norvegia non ha diritto di voto né in seno al Consiglio né al Parlamento europeo.

Ma in trent’anni i norvegesi hanno perfezionato il «decision shaping». E versano volontariamente quasi il doppio dei fondi di coesione rispetto a quanto sarebbero tenuti a versare in base all’accordo SEE.